La responsabilità del tecnico nell’asseverazione del bonus 110%

Con la pubblicazione l’8 agosto 2020 della circolare dell’agenzia delle entrate, si è completato il quadro normativo degli incentivi fiscali per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici residenziali.

L’accesso al superbonus, come è noto, richiede che gli interventi debbano assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Per contrastare un uso indebito di questa agevolazione che potrebbe arrecare grave danno al bilancio dello stato, vengono rafforzate le misure di controllo con la previsione di adempimenti particolari che il soggetto committente dovrà ottenere il rilascio

a) del visto di conformità, rilasciato dagli intermediari del fisco, dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

b) dell’attestazione o asseverazione dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche idonee a certificare l’esistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute

dai professionisti e dai tecnici coinvolti.

Mentre per quel che riguarda il punto a) i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità devono, per legge, stipulare una polizza di r. c. professionale che “deve garantire i rischi derivanti dall’apposizione del visto di conformità, con  un massimale non inferiore alla soglia di 3.000.000 di euro, adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati”,

in relazione al punto b), trattandosi di una novità legata al decreto,  discuteremo le  conseguenze  derivanti dalll’infedele o non veritiera asseverazione  unitamente alle caratteristiche che dovrà avere la polizza di r. c. professionale.

Schematicamente, il decreto 34/2020 ha previsto

sanzioni penali. “Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a € 5.161”

sanzioni amministrative, di natura pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa legge 24 novembre 1981, n 689.

informativa all’Ordine di appartenenza del tecnico dell’illecito penale commesso,

risarcimento del danno che deriva da una responsabilità civile verso il cliente (che comporta la decadenza dal beneficio) e verso il bilancio dello stato.

In relaziona a quest’ultimo punto, la responsabilità del tecnico che deve garantire il rilascio delle asseverazioni richieste dalla normativa è già coperto dalla propria polizza professionale imposta dal DPR 137/2012 o sarà necessario  stipulare una polizza aggiuntiva?

Per rispondere a questo interrogativo, a prescindere dall’esame delle condizioni di polizza, viene in aiuto l’art. 2 del DM dello sviluppo economico che prevede che “i soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”.

Alla luce della novità prevista dalla normativa, risulta quindi necessario che la polizza professionale sia integrata per recepire le caratteristiche imposte nel decreto asseverazioni, vale a dire

a) la finalità espressa dalla norma – garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato,

b) l’indicazione dei riferimenti delle altre asseverazioni a cui è stata allegata.

c) la previsione di un massimale specifico per questa fattispecie di illecito

d) la congruità del massimale che deve essere commisurato alle attestazioni rilasciate, in ogni caso non inferiore a 500.000 euro.

Ciò potrebbe avvenire sia con l’inserimento di un’appendice contrattuale che integri il contratto esistente con gli obblighi definiti dalla norma – soluzione individuata da Generali Italia – oppure con un contratto ex novo che definisca le condizioni con cui assumere il rischio. Teniamo presente che una modalità di assunzione del rischio flessibile rispetto al quantitativo e all’importo delle asseverazioni potrebbe rivelarsi  necessaria per corrispondere alla ratio della norma. Infatti, supponendo che una polizza sia stata stipulata regolarmente, basterebbe un massimale divenuto insufficiente a seguito del’allegazione di altre asseverazioni per causare l’invalidità dell’asseverazione stessa. Questo perché la copia della polizza “costituisce parte integrante del documento di asseverazione a pena di invalidità dell’asseverazione medesima”.

Accanto a questa esistono inoltre altre potenziali criticità che potrebbero precludere l’operatività della garanzia? Sono molteplici le ragioni che possono portare una compagnia a non pagare un sinistro, ma per rimanere nell’ambito di quelle più significative per il tipo di rischio di cui stiamo discutendo, è importante sottolineare le seguenti

evento non sia coperto dalla polizza. Benchè il richiamo alle finalità della norma dovrebbe ridurre questo rischio, ciò nonostante non esiste un automatismo tale per cui al danno arrecato dal professionista allo stato, la compagnia assicurativa sia tenuta a manlevare il professionista

– la sottoscrizione anche inconsapevole di dichiarazioni false. Ad esempio, secondo il modello di asseverazione, negli interventi di riqualificazione energetica si prevede che siano state rispettate le norme in materia di efficienza energetica e sicurezza. Cosa significa esattamente questa dichiarazione? Non è facile dare una risposta considerate le difficoltà interpretative delle norme in campo edilizio.

– il comportamento evasivo della compagnia a fronte della richiesta di risarcimento del danno. Può accadere che la compagnia non si esprima subito sull’eventuale operatività della garanzia, costringendo l’assicurato a citarla in causa secondo l’art. 1917 comma 4 del c. c..

In  definitiva, l’intervento da parte del tecnico che fornisce una prestazione  indispensabile ai fini dell’erogazione del beneficio fiscale, dovrebbe imporgli la massima cautela  per tutti quei rischi legati all’interpretazione delle norme pur rappresentate in polizza e di adegutezza della polizza rispetto alle effettive necessità del tecnico.