A Scuola di Privacy

A poche settimane dalla data di inizio del nuovo anno scolastico, il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto utile fornire, sulla base dei  provvedimenti adottati e dei pareri resi, alcune indicazioni generali in materia di tutela della privacy destinate a professori, genitori e studenti.

Innanzitutto, in merito al trattamento gli dati personali, il Garante prevede, genericamente, che gli istituti scolastici debbano rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano.

In particolare, poi, il provvedimento entra nel dettaglio, disciplinando la privacy in diverse tematiche connesse all’ambiente scolastico. Vediamone alcune:

Temi in classe: non lede la privacy dei propri alunni l’insegnante che assegna lo svolgimento di temi riguardanti il mondo personale degli studenti; sta, invece, nella sensibilità dell’insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l’equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specie se si tratta di argomenti delicati;

Uso di cellulari: l’uso di cellulari e degli smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta ad ogni singolo istituto scolastico decidere come regolamentare o se vietarne totalmente l’uso. Non si possono, in ogni caso, diffondere immagini, video o foto sul web, se non con l’esplicito consenso delle persone riprese;

Recite e gite scolastiche: non violano la privacy le riprese video e le fotografie effettuate dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici: le immagini, infatti, sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle o diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto;

Retta e servizio mensa: si è stabilito che è illecito pubblicare sul sito della scuola i nominativi degli studenti in ritardo nel pagamento della retta mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa, in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi on-line, pertanto, devono avere carattere generale; se è necessario rivolgersi alle singole persone si dovranno utilizzare comunicazioni private di carattere individuale;

Telecamere: è possibile installare telecamere all’interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrate devono essere cancellate dopo 24 ore;

Inserimento professionale: al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, gli istituti scolastici, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi;

Questionari per attività di ricerca: l’attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all’iniziativa;

Iscrizione e registri online, pagella elettronica: in attesa di provvedimenti attuativi del Ministero dell’istruzione, il Garante auspica l’adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati;

Voti, scrutini ed esami di Stato: i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini e degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell’istruzione.