La giurisprudenza ha confermato che la responsabilità della banca è estesa a qualsiasi comportamento tenuto dal promotore finanziario nell’ambito dell’incarico allo stesso affidato, anche in ipotesi di truffa o appropriazione indebita.
Con sentenza n. 25442 della Sezione III Civile della Corte di Cassazione viene sancito che la banca deve rispondere in caso di una truffa perpetrata da un suo promotore finanziario.
Nel caso in esame un risparmiatore consegnava una considerevole somma di denaro nelle mani di un promotore finanziario di una banca. Quest’ultimo, però, non provvedeva né ad investirla né a restituirla.
Il Tribunale di Milano condannava la banca alla restituzione della somma, mentre la Corte di Appello rigettava l’impugnazione dell’istituto bancario.
Secondo l’art. 31, comma 3 del D.Lgs. n° 58 del 1998, l’intermediario finanziario risponde dell’illecito commesso dal suo promotore a danno di terzi per effetto del nesso di occasionalità necessaria che intercorre tra l’illecito e il conferimento dell’incarico di promuovere affari.
L’art. 21 comma1 del D.Lgs.n. 58 del 1998 (ratione temporis) stabilisce alcune norme di condotta alle quali le banche e i soggetti che prestano servizio presso di esse devono attenersi:
- correttezza, diligenza, trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati;
- disporre di un controllo interno tramite procedure atte ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi;
- svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Debbono altresì avere particolare accortezza e sistematicità nell’effettuare controlli nei confronti dell’attività del collaboratore affinché non vengano violati gli obblighi di correttezza e diligenza nello svolgimento del rapporto instauratosi con l’investitore e perché non venga meno l’osservanza delle normative comunitarie e costituzionali di tutela del risparmio.
La Cassazione ha precisato inoltre che, sebbene il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi (perché in contanti) da quelle con cui quest’ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione delle somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell’attività del promotore e la consumazione dell’illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell’intermediario preponente.