Si può prendere con sé un animale trovato per strada?

Un animale che vaga per strada solo e spaurito spinge le persone di buon cuore a prestagli soccorso. Ma dopo averlo accolto e avergli dato le prime cure è necessario superare l’istinto di tenerlo con sé: potrebbe infatti esserci un legittimo proprietario che sta cercando l’animale smarrito. Che fare in questa situazione?

La giurisprudenza specifica che gli animali, ai fini del diritto, vanno considerati come “cose”, facendo riferimento alle categorie proprie del diritto civile e non potendo essere considerati “persone”. Fino allo scorso febbraio il nostro ordinamento considerava reato l’appropriazione “di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito, fattispecie all’interno della quale era stata a lungo dibattuta la riconducibilità dell’appropriazione di un animale rinvenuto per strada e successivamente rivendicato dal suo legittimo proprietario.

Per la Cassazione infatti appropriarsi di un cane che si fosse stato smarrito poteva rientrare a pieno titolo nell’ipotesi di caso fortuito che legittimava l’applicabilità di cui all’articolo 647 del codice penale. Tale norma è stata tuttavia abrogata con il decreto legislativo numero 7 del 15 gennaio 2016 (che ha depenalizzato diversi reati); ora l’acquisizione del possesso di un cane smarrito non è più rilevante penalmente, bensì può comportare sotto il profilo civilistico, la restituzione e il risarcimento del danno al legittimo proprietario e può prevedere il versamento di una sanzione pecuniaria compresa tra i 100 e gli 8.000 euro.

Il consiglio per chi trova un animale smarrito è di effettuare tempestivamente denuncia di ritrovamento presso le Autorità competenti, ossia ai Carabinieri, al servizio veterinario della ASL o alla polizia municipale.

L’animale, in attesa di ritrovare il padrone, verrà ospitato in una struttura convenzionata nel Comune di appartenenza. Dietro autorizzazione della ASL, l’animale potrà essere affidato anche ai privati che diano garanzie di buon trattamento, in via temporanea e, decorsi 60 giorni dal ritrovamento, in via definitiva.

Affinché l’animale entri nella piena proprietà dell’affidatario è necessario attendere il termine di un anno senza che il legittimo proprietario lo rivendichi, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 929 del codice civile per le cose smarrite.