Nell’accogliere il ricorso proposto da un conducente, multato per violazione del limite di velocità accertato con apparecchiatura autovelox, il Giudice di Pace di Belluno, nella sentenza n. 6/2023 (sotto allegata) richiama tutta una serie di pronunce della Cassazione in cui viene precisato che le apparecchiature di rilevazione della velocità devono essere omologate e sottoposte a taratura periodica e che la prova dell’avvenuta e iniziale omologazione deve essere fornita dalla PA con la produzione di apposite certificazioni.
Lo stesso evidenzia tuttavia come non risultino parimenti uniformi le sentenze di merito, che si sono espresse e che continuano ad esprimersi sulla questione, visto che alcune autorità giudiziarie sembrano ritenere sufficiente l’approvazione di tali strumenti da parte del Ministero competente, mentre altri ritengono sufficiente l’omologazione dell’apparecchio non al singolo esemplare, ma al modello.
Tesi che però contrastano con la formulazione letterale delle norme in materia e con le pronunce della Cassazione, che richiede l’omologazione delle singole apparecchiature.
Di estremo rilievo e interesse in materia, per il Giudice di Pace, è altresì la circolare del Ministero dell’interno del 2 ottobre 2002, in cui si precisa che l’omologazione in realtà non è un adempimento previsto solo per gli autovelox, ma per tutta una serie di apparecchiature in grado di rilevare le infrazioni stradali.
Il G.d.P evidenzia quindi come, nel caso di specie, appare assai dubbio che sia sufficiente la sola approvazione dell’autovelox per ritenere legittima la contestazione della violazione del superamento dei limiti di velocità.
Omologazione e approvazione sono infatti due procedure diverse, non avrebbe avuto senso, in caso contrario, menzionarli distintamente nelle disposizioni normative in materia. Il problema purtroppo è che la normativa è scarsamente coordinata.
Vero tuttavia, che le due procedure non possono essere confuse “Il maggior rilievo dell’omologazione risiede nel fatto, quindi, che si tratta di una procedura avente natura squisitamente tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento da utilizzare, rapportandola a precisi parametri di riferimento che, nel caso dell’approvazione, non sono nemmeno ipotizzati, con le conseguenti minori garanzie, per la correttezza degli accertamenti.”