Gli incentivi fiscali alle polizze per i rischi catastrofici hanno incrementato significativamente l’offerta delle polizze terremoto portando la maggior parte delle compagnie a proporre diverse soluzioni per la copertura delle abitazioni. In questo proliferare di proposte, si riscontra tuttavia una certa eterogeneità nei contenuti delle polizze che impongono una riflessione su quali possano essere i criteri che permettono di dare un giudizio sulla polizza fondato su elementi oggettivi.
Va ricordato che la libertà di azione delle compagnie nella definizione dei contenuti contrattuali si scontra con i limiti dei trattati riassicurativi che, generalmente, impongono l’inserimento di clausole non sempre ottimali per corrispondere alle esigenze degli assicurati, ma comunque accettabili in termini di bilanciamento all’interesse di ottenere una copertura.
Un esempio di queste criticità è la clausola che prevede che solo le scosse registrate nelle 72 ore successive all’evento sismico sono da attribuire ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro. Come si può intuire, una clausola di questo tipo può rivelarsi problematica allorché si verifichino scosse di assestamento per un periodo di tempo più lungo dal momento che i fenomeni sismici tardivi comporterebbero una nuova denuncia di sinistro, ma è irrinunciabile se si desidera una copertura per il terremoto.
Nei limiti a cui abbiamo accennato, l’interessato ad una copertura per il terremoto deve valutare prioritariamente riguardano gli aspetti contrattuali che vanno a definire
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le modalità di calcolo della liquidazione, vale a dire il limite di indennizzo, le franchigie e gli scoperti;
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La definizione del rischio coperto e le eventuali conseguenze di erronee dichiarazioni
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quali spese possono essere indennizzate dalla polizza.
poiché, nel modo in cui questi aspetti sono disciplinati, si giunge a soluzioni il cui livello di protezione offerto è assai differente.
Cominciamo a considerare le modalità di calcolo della liquidazione:
a) Limite indennizzo
Partendo dalla somma assicurata, in genere le compagnie vanno a delimitare la loro esposizione al rischio sismico fissando un limite percentuale della somma assicurata del rischio incendio. Optare per una copertura integrale, o quanto meno con un livello percentuale vicino al 100% è senz’altro consigliabile per garantire adeguatamente l’immobile. Così, a titolo di esempio, se un’abitazione il cui valore di ricostruzione a nuovo fosse pari a 150.000 euro assicurata nella sua interezza da una polizza incendio a latere della quale venisse prevista una garanzia aggiuntiva terremoto pari al 70% della somma assicurata, il massimo indennizzo spettante al proprietario dell’immobile sarebbe pari a 105.000 euro. Considerando che il danno provocato da un terremoto può essere pressoché totale, non si può non evidenziare che nella fattispecie l’assicurazione non assolve pienamente la sua funzione indennitaria dal momento che una parte importante del danno rimane a carico dell’assicurato.
b) La franchigia
Analogamente, se il contratto prevedesse un livello della franchigia elevato, la copertura non sarebbe operante per eventi sismici che possono provocare lesioni di scarsa entità al fabbricato, eventi che non causerebbe spese importanti di ristrutturazione. Per esemplificare, con una franchigia pari al 5% con un minimo di 10.000 euro, qualunque danno al di sotto del predetto limite non sarebbe coperto, eventualità che potrebbe non essere particolarmente preoccupante; se, però, immaginiamo un danno di 25.000 euro dovuto a lesioni importanti delle strutture portanti del fabbricato, una parte consistente del danno non verrebbe coperta. In tale evenienza, si evidenzia così una manchevolezza della soluzione.
Anche se le proposte assicurative non riescono sempre a coprire qualsiasi tipologia di danno perché sono condizionate dalle limitazioni che i riassicuratori possono imporre al mercato, va tuttavia evidenziato che le caratteristiche delle offerte non sono allineate ad uno standard di limitazioni abbastanza condiviso.