In questa seconda parte vediamo di affrontare la questione delle garanzie utili a finanziare le spese originate dall’evento sismico.
Ricordiamo che nelle polizze terremoto viene prevista la copertura dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio a seguito del terremoto stesso. Ciò significa, in particolare, che
– i danni indiretti (es. perdita di un affitto) non vengono coperti a meno che non vi sia un’estensione attraverso una clausola specifica
– i danni consequenziali diversi da incendio non vengono coperti. (es. un furto facilitato da un terremoto non sarebbe coperto) tout court senza possibilità di deroga.
Le rimanenti spese – sgombero dei detriti, la riprogettazione dell’edificio – , diverse da quelle necessarie alla ricostruzione, pur meno cospicue da un punto di vista quantitativo, sono in genere elevate, ma sotto stimate rispetto alle reali necessità. Per finanziarle adeguatamente, è necessario che sia verificata la presenza di apposite garanzie la cui operatività rende possibile il finanziamento di spese rilevanti:
Spese di demolizione e sgombero
Fermo restando che il proprietario di un immobile lesionato da un sisma è tenuto a rispettare le prescrizioni delle autorità relativamente alle operazioni di demolizione e trasporto dei residuati, va considerato che, se fossero un onere a suo carico , potrebbero comportare un dispendio assai elevato.
Nella valutazione del rischio, per stimare correttamente il probabile danno atteso andrebbero considerati i seguenti fattori:
– dimensione e del numero dei piani dell’edificio,
– i materiali utilizzati nell’edificazione del fabbricato che potrebbero richiedere una destinazione specifica nelle operazioni di trattamento dei rifiuti,
– l’eventuale presenza nelle vicinanze di un impianto in grado di trattare e smaltire i rifiuti speciali.
L’offerta commerciale del mercato assicurativo è orientata verso soluzioni che prevedono una copertura di queste spese nel limite percentuale – nella maggior parte dei casi il 10% – con una valore massimo dell’indennizzo effettivamente riconosciuto. Pur sussistendo, a grandi linee, una proporzionalità tra l’indennizzo relativo alla ricostruzione del fabbricato e le spese di demolizione e sgombero, questo legame rigido non è funzionale a garantire questa necessità in alcune specifiche occasioni. Pensiamo alla situazione di una discarica lontana dal luogo del fabbricato. Nei limite del possibile, è opportuno richiedere l’incrementare del livello di copertura per tenere conto di queste caratteristiche.
Altre spese necessarie
Dopo un evento tellurico, la ristrutturazione dell’immobile deve avvenire generalmente con l’adozione di una tecnologia anti sismica che prevenga il riproporsi di danni parimenti ingenti. Pertanto, nell’opera di ricostruzione gioca un ruolo chiave la valutazione delle spese di progettazione del fabbricato a cui dovrebbero far ricorso il proprietario dell’immobile. In tal senso, va verificata l’adeguatezza del massimale perché questo tipo di spese, come abbiamo già evidenziato, viene sotto stimata rispetto alle reali necessità.
Concludiamo questa breve disanima toccando la questione delle spese di pernottamento dovute allo stato di inagibilità del fabbricato. La cronaca ci mostra come spesso lo stato di inagibilità dei fabbricati perduri a lungo anche a causa delle autorizzazioni che le autorità tendono a procrastinare nel tempo. Le copertura assicurativa non registrano significative differenze tra le offerte delle diverse compagnie, prevedendo un indennizzo per un periodo limitato ad alcuni mesi ( in genere tre) che costituisce un contributo iniziale non sufficiente a pagare le eventuali spese complessive.