Con l’abbassamento della soglia del decreto antiriciclaggio, cambiano i limiti entro cui possono essere pagate in contanti anche le polizze relative all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore. Dall’inizio del corrente mese, il divieto opera oltre il valore di 1.999,99 euro, importo che verrà portato a 999,99 euro dal primo gennaio 2022. Ricordiamo che la norma è stata prevista nel quadro più generale delle disposizioni che incentivano l’utilizzo dei sistemi di pagamento alternativi inserite nel decreto fiscale 124/2019
La novità ci offre l’occasione per precisare il quadro normativo sull’uso degli degli strumenti di pagamento nel settore assicurativo che non è disciplinata solo dal predetto decreto, ma anche dal regolamento 40 emanato dall’autorità di vigilanza nel 2018 che, riprendendo totalmente la previsione contenuta nel regolamento 5 di ISVAP, stabilisce dei limiti differenziati a seconda del tipo di polizza.
Vediamo di ricapitolare gli aspetti più rilevanti del regolamento concentrandoci in particolare sui limiti entro cui è consentito l’uso del contante dal regolamento (art. 57 comma 7) :
– per i rami danni è consentito il pagamento con i contanti fino ad un massimo di 750 euro su base annua. Così, se un assicurato dovesse pagare la polizza infortuni per un importo di 400 euro ogni sei mesi permarrebbe il divieto.
– per qualunque tipologia di polizze vita è esclusa ogni forma di pagamento attraverso i contanti
– per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie non opera il divieto posto che queste ultime siano riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto. Anche in questo caso va precisato che una copertura assicurativa solo per i rischi accessori ( es. una polizza incendio furto per un veicolo) ricade entro il limite visto in precedenza di 750 euro.
Se vogliamo ravvisare una ratio all’eccezione prevista in favore del contraente di una polizza di un veicolo a motore, la possiamo individuare nella necessità di agevolare il pagamento considerata la natura obbligatoria della copertura assicurativa. Del resto, nelle risposte date nel 2006 dall’autorità di vigilanza al termine della fase di pubblica consultazione riguardante il regolamento intermediari, venne riformulato l’articolo per la ragione sopra esposta a seguito delle sollecitazioni del mercato.
Nell’ipotesi di pagamento oltre le soglie sopra indicate, va ricordato che sono ammesse come forme di pagamento tutte quelle tracciabili, vale a dire
– gli assegni bancari, postali o circolari, purché rechino la clausola di non trasferibilità e siano intestati o girati all’impresa assicurativa o all’intermediario, espressamente in tale qualità; ricordiamo che l’utilizzo degli assegni bancari non trasferibili consentito entro l’importo emessi di importo superiore ad € 999,99, potrebbero essere usati solo entro i limiti dell’uso del contante
– ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento elettronico, anche on-line, che abbiano quale beneficiario l’impresa assicurativa o il distributore.
Un ultima considerazione riguarda l’effetto dell’utilizzo degli strumenti di pagamento sulla detraibilità dei premi nella dichiarazione dei redditi. Dal primo gennaio scorso le spese detraibili ai fini fiscali, devono essere sostenute con sistemi di pagamento tracciabili, escluso dunque il pagamento per contante.
Per il settore assicurativo si tratta delle polizze vita contro gli infortuni e per gli eventi catastrofali delle case di abitazione rientranti tra le spese detraibili secondo la normativa fiscale. Naturalmente, non tutto il premio pagato verrà detratto, ma solo quella parte, ad esempio, che copre il rischio di premorienza o di non autosufficienza nel caso vita.