Il nuovo contratto base rc auto

Dall’approvazione della legge di bilancio del 2012 che ne aveva previsto l’introduzione sono trascorsi otto anni, ma finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che introduce la novità del contratto base per l’assicurazione rc auto. Ma di che cosa si tratta in concreto? E in che modo questa novità influenzerà le scelte dei consumatori del mercato assicurativo rc auto?

Proviamo a rispondere, ma una premessa è d’obbligo parlando dell’assicurazione rc auto. Trattandosi di un’assicurazione obbligatoria, largamente diffusa tra le persone e con un impatto sociale rilevante, molti aspetti contrattuali e procedurali di questa tipologia di copertura sono stabiliti dalla legge lasciando alle imprese del settore un limitato margine di scelta per differenziarsi nel mercato. In tal senso, l’obiettivo di definire uno standard contrattuale, benché tenda a limitare la libertà delle compagnie nella predisposizione dei contratti, permette al consumatore di fare confronti tra le diverse offerte del mercato, nel solco dell’idea di uniformare i contratti privilegiando un confronto legato al prezzo.

La novità più saliente del decreto è senz’altro l’obbligo per le compagnie di predisporre una tariffa rc auto secondo le condizioni del contratto base. Questa scelta non impedisce alle compagnie di proporre altre forme contrattuali, ma le obbliga ad offrire quella base ai consumatori. Il decreto prevede  che le compagnie possono modificare il contratto proponendo delle clausole aggiuntive che rispondono alle esigenze di maggiore o minore protezione richiesta dal consumatore. Un massimale più elevato rispetto al minimo di legge potrebbe essere un esempio in senso migliorativo, una restrizione a chi può guidare l’auto, tipico della clausola di guida esperta (conducente con età superiore a 26 anni) un esempio di segno opposto.

Tenendo presente che i destinatari della norma sono i consumatori nelle scelte di coperture assicurativa di autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato, esaminiamo quelle che sono le novità di maggior impatto

Il primo punto che emerge dalla lettura del contratto base è  l’estensione della copertura anche alle aree private. Pur non obbligatoria secondo  l’art. 122 del cod. ass. quest’ultima è praticata universalmente dal mercato. In tal senso, l’introduzione di questa novità nel contratto base rappresenta una scelta condivisibile che innalza la prassi a scelta normativa

Diverso è il giudizio su due punti sui quali i consumatori sono stati orientati verso scelte non condivisibile adottando il principio dell’adeguatezza del contratto:

– il massimale minimo di legge.

– la presenza di rivalse per una serie di situazioni che rendono la polizza non operante.

Per quel che riguarda il primo punto, è vero che non sarebbe stato possibile fare una scelta diversa tenendo conto che già la legge impone un massimale minimo (6.070.000 danni a persone, 1.220.000 per danni a cose) e che viene previsto nel decreto che le compagnie possano liberamente proporre clausole che innalzino il massimale dal valore minimo a fronte del pagamento di un premio integrativo, ma è altrettanto vero che risulterà più complicato per un consumatore percepire la necessità di un livello di protezione più elevato stante il riferimento allo standard contrattuale del decreto che potrebbe diventare un punto di riferimento.

Il secondo punto risulta ancora più insidioso perché i casi in cui la polizza risulta non operante sono tipicamente legati a situazioni piuttosto comuni che, oggi, entro certi limiti, vengono risolte con l’inserimento di una clausola di rinuncia alla rivalsa ma che, in futuro, potrebbero risultare critiche se l’atteggiamento prevalente sarà quello di ritenere sufficiente il contratto base.

In particolare, nel contratto base, ricordiamo che, salva l’inopponibilità delle eccezioni contrattuali al danneggiato, la copertura non è operante

– se il conducente non e’ abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, ovvero al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti gia’ comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l’abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi.

Se sui primi due punti si può ritenere condivisibile l’esclusione della copertura considerando che il mancato conseguimento della patente di guida renda inevitabile la rivalsa così come per la comunicazione dell’esaurimento dei punti, diversa è la questione del mancato rinnovo che potrebbe rivelarsi una semplice dimenticanza sia pure per un periodo di oltre sei mesi.

– per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non e’ effettuato in conformita’ alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

Sono così numerose le situazioni di possibili violazione della norma (es. passeggeri che non allacciano le cinture di sicurezza, minori non ancorati al seggiolino, mancata revisione del veicolo) che l’assenza di una clausola di rinuncia alla rivalsa è assai critica

– nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.

Anche per queste fattispecie esiste una casistica molto ampia di comportamenti che potrebbero dare luogo all’esercizio della rivalsa considerando anche il limite alcolemico differenziato (si pensi ai neopatentati che sono soggetti a limiti più rigorosi) previsto dal codice della strada.

Dopo aver toccato in maniera sommaria alcune delle novità del decreto, non possiamo non pensare che un testo contrattuale base rischia di diventare, al di là delle diverse intenzioni di chi l’ha pensato un punto di riferimento da prendere acriticamente senza un’attenta valutazione di quelle che sono le criticità di un contratto assicurativo. In una sorta di eterogenesi dei fini, l’avallo normativo potrebbe quindi indurre i consumatori ad optare per una forma assicurativa senza una valutazione attenta delle conseguenze.