In questa seconda parte dell’articolo “Il successo della rc auto basata sulla scatola nera” valuteremo gli aspetti critici legati alle polizza basate sulla scatola nera.
Come abbiamo visto nella prima parte, una polizza basata sulla tecnologia telematica, pur presentando dei vantaggi significativi, richiede che un cambiamento di abitudini dell’assicurato nell’utilizzo dei supporti tecnoligici. Diversamente, gli aspetti innovativi non si tradurranno in benefici sostanziali.
Per chiarire meglio il punto, facciamo alcuni esempi. Se la centrale operativa deve inviare un mezzo di soccorso, oltre alla posizione, deve accertare telefonicamente le condizioni di salute della persona ferita in un incidente; analogamente, per la localizzazione del veicolo in un parcheggio diventa utile per l’assicurato avere a disposizione una app che consenta di visualizzarne la posizione; nelle modalità di polizza che prevedono un riconoscimento di uno sconto a fronte di uno stile di guida prudente, diventa abituale verificare sulla app dello smartphone lo score assegnato dalla compagnia.
Una volta chiarito che una customer experience positiva dipende da un uso attivo delle app e dello smartphone, non possiamo non sottolineare gli aspetti critici della polizza.
I punti più rilevanti riguardano il trattamento dei dati acquisiti dalla scatola nera, gli ostacoli alla mobilità per l’assicurato, i costi del dispositivo e l’accertamento della responsabilità.
Privacy
La questione del trattamento dei dati raccolti dal provider del servizio telematico è ancora avvolta nell’incertezza considerando che la normativa che stabilisce le finalità del trattamento dei dati non è ancora stata attuata.
In ogni caso, secondo la norma che limita le finalità di utilizzo dei dati della scatola nera, i contratti che regolano le condizioni del servizio individuano nella ricostruzione del sinistro e nella valutazione del comportamento di guida gli scopi fondamentali. Così, la compagnia potrebbe ottenere i dati dal provider solo nel caso in cui avvenga un incidente nel quale è coinvolto il veicolo assicurato, oppure disporre di una rappresentazione aggregata statistica inerente, ad esempio, al tipo di strada percorsa da parte dell’assicurato o relativa al superamento dei limiti di velocità.
Per altre finalità, ad esempio di natura commerciale, sarà necessario attendere l’attuazione del regolamento che disciplinerà le modalità di raccolta, gestione e utilizzo dei dati sempre che l’assicurato esprimi il proprio consenso.
Qualunque convinzione che avvenga un monitoraggio continuo della posizione del veicolo e degli altri dati telematici al di fuori dei casi visti in precedenza risulta pertanto fuori luogo.
mancanza di interoperabilità
Uno dei problemi più rilevanti riguardanti la scatola nera è la mancanza di una norma che legittimi la interoperabilità, vale a dire la possibilità di poter continuare ad utilizzare il servizio offerto dal provider telematico in presenza di una cambiamento di compagnia data l’assenza di una piattaforma standard di comunicazione all’interno della quale tutte le scatole nere siano in grado di colloquiare.
Essendo il contratto di utilizzo legato alla emissione di una specifica polizza, ogni qualvolta un automobilista decide di cambiare compagnia, dovrà restituire il dispositivo e farsi reinstallare un nuovo dispositivo di un’altra compagnia qualora voglia mantenere quel tipo di servizio.
Come si può comprendere, questo vincolo di utilizzo ostacola la mobilità di chi vuole cambiare la polizza auto giungendo al paradosso che chiunque desideri mantenere il servizio deve far disinstallare la scatola nera associata al precedente contratto e farne installare una nuova.
Costi
In apparenza la questione dei costi sembrerebbe essere chiarita dalle norme introdotte sia nel 2012 che nel 2017 che impongono alle compagnie assicurative di farsi carico dei costi di installazione, di gestione e di disinstallazione del dispositivo.
Dove sta allora l’incertezza? Il punto nodale è che dobbiamo considerare che i servizi offerti non riguardano solo la rc auto – ricostruzione della dinamica del sinistro e monitoraggio dello stile di guida in cambio di una riduzione del costo assicurativo – , ma anche altre garanzie come l’assistenza o il furto.
Tacendo le norme sul punto, nulla vieterebbe a una compagnia di richiedere un premio più elevato per il servizio offerto per l’assistenza stradale o per la localizzazione del veicolo. Benché il mercato tenda a spingere le compagnie verso una politica di mantenimento della gratuità del servizio, un cliente dovrebbe valutare, caso per caso, quali costi gli sono applicati per l’utilizzo del dispositivo.
Responsabilità
Come cambia la valutazione della responsabilità dell’automobilista? Indubbiamente, le risultanze della scatola nera, salvo malfunzionamenti, fanno piena prova nel giudizio sul comportamento tenuto dall’automobilista con la conseguenza che la compagnia dovrà tenerne conto nell’assegnazione della responsabilità.
In tal senso, se la prova va contro l’assicurato – ad esempio l’eccesso di velocità costituisce un concorso di colpa – , la circostanza potrebbe essere utilizzata per ridurre il risarcimento in seguito ad in incidente stradale. E’ del tutto evidente che le circostanze possono essere sfavorevoli come abbiamo appena accennato, ma potrebbero essere favorevoli laddove un comportamento fraudolento di un altro automobilista poptrebbe essere smascherato dai dati della scatola nera.
In definitiva, in giudizio su come possano cambiare gli esiti di valutazione della responsabilità non è possibile considerando il grado di incertezza delle situazioni cui può essere esposto un automobilista.
Cio che invece si può osservare sono gli effetti sul comportamento degli automobilisti: la presenza a bordo della scatola nera tende a disincentivare comportamenti imprudenti per il timore che ci siano delle conseguenze negative sui costi assicurativi. Se dovessimo misurare il rischio di responsabilità cui è esposto un automobilista, si può sostenere che la scatola nera contribuisce ad abbassarlo significativamente.