Nella sentenza n. 12540/2015 il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso di un automobilista rimasto coinvolto in un tamponamento violento.
Nel caso in esame l’uomo, mentre stava percorrendo una strada,era stato costretto a rallentare e a fermarsi a causa una vettura che intralciava di traverso la carreggiata
Segnalato lo stop con l’accensione delle quattro frecce, veniva tamponato violentemente da un veicolo che sopraggiungeva alle sue spalle ad alta velocità. L’auto del ricorrente veniva scaraventata in avanti ribaltandosi più volte, mentre l’investitore si dileguava dal luogo dell’incidente.
La controversia tra la vittima dell’incidente e compagnia assicurativa per il risarcimento del danno è approdata in tribunale.
L’assicurazione obiettava peraltro la nullità della notifica e si costituiva in giudizio specificando che la richiesta risarcitoria era infondata in quanto il ricorrente non aveva indicato che la stessa era l’impresa designata dal Fondo di garanzia.
Il Tribunale tuttavia precisa che l’automobilista vittima di un incidente causato da un veicolo sconosciuto può proporre l’azione tesa al pagamento direttamente nei confronti della compagnia assicurativa incaricata senza che sia necessaria l’indicazione della designazione compiuta dal Fondo di garanzia.
Nel caso di specie, oltre al risarcimento del danno per le lesioni riportate, alla vittima del sinistro che ha subito il c.d. “colpo di frusta“ vanno corrisposti anche gli interessi maggiorati per il mancato guadagno dalla data dell’evento fino al giorno della liquidazione.