MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS. 5/2006

ALLEGATO 3

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio delle attività, gli intermediari:

  1. Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
    • Consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto d’interesse e sulle forme di tutela del contraente;
    • Forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
  2. Sono tenuti a proporre e consigliare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
  3. Informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.
  4. Consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto e documento da esso sottoscritto;
  5. Possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
    1. Assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati dall’impresa di assicurazione o dall’intermediario, espressamente in tale qualità;
    2. Ordini di bonifico, altri mezzi di pagamenti bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
    3. Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto d’interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Cognome e Nome Veneziani Anastasia
Numero e data di iscrizione al RUI Iscritto alla sezione A con il numero A000187260 dal 25 maggio 2007
Ruolo Responsabile attività d’intermediazione della Società Assidoctor
Indirizzo sede legale Via Marconi, 43 – 25069 Villa Carcina (BS)
Intermediario per il quale è svolta l’attività
Ragione sociale Assidoctor di Veneziani Anastasia
Indirizzo sedi operative Via Marconi, 43 – 25069 Villa Carcina (BS)
Recapiti Tel   030.8901727
info@assidoctor.it.it
info@pec.assidoctor.it.it
Sito internet www.assidoctor.it
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta IVASS

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’IVASS ( www.ivass.it)

Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo

L’Intermediario assicurativo opera su mandato conferito dalle seguenti Imprese di Assicurazioni:

TABELLA 1

Genialloyd S.p.A. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

L’Intermediario assicurativo ha in corso i seguenti rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art.22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221:

TABELLA 2

Imprese mandanti Cognome/nome o Denominazione sociale Iscrizione RUI
Torquati Franco Assicurazioni Franco Torquati
Via Passo dello Stelvio, 2 – 25068 Brescia
A000060476
Bridge Insurance Broker srl Alessandro Cianelli
Via del Brennero, 358, 55100 Lucca LU
A000060476

Con riferimento al pagamento dei premi si precisa che i premi pagati dal contraente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.

 

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

Rispetto ai contratti di assicurazione diversi dalla responsabilità civile auto, il compenso per l’attività di distribuzione svolta è rappresentato da una commissione inclusa nel premio distinta per rami.
Possono inoltre essere previsti ulteriori compensi, collegati al raggiungimento di parametri quantitativi e qualitativi di produzione.
Rispetto ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura dei livelli provvigionali riconosciuti dalla compagnia all’intermediario primario (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private) è riportata nella tabella posta in calce al presente documento.

 

Sezione IV – Informazioni relative a potenziali conflitto d’interessi

  1. Veneziani Anastasia non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Genialloyd S.p.A. e di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.;
  2. con riguardo al contratto proposto:
    – Veneziani Anastasia fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del Codice delle assicurazioni private;
    – Veneziani Anastasia distribuisce, senza esclusiva, i prodotti assicurativi dei rami Danni di Genialloyd S.p.A. e di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.. .

 

Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

  1. L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
  2. Rimane facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o a Genialloyd Ufficio Gestione Reclami, Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano o al fax 02/94340088, o all’indirizzo e-mail genialloyd@pec.genialloyd.it o a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – Servizio Clienti, Via Enrico Fermi, 9/B – Verona o al Fax 045/8351025 o all’indirizzo e-mail servizio.clienti@pec.das.it.. Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Genialloyd S.p.A. o D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa¹. L’informativa va integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 ove presente.
  3. Il contraente può avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.