Questo intervento segue altri due articoli riguardanti le insidie delle polizze terremoto che ho pubblicato recentemente sul sito.
Quali sono le caratteristiche da valutare nelle polizze terremoto? Quale impostazione di polizza potrebbe fare la differenza?
Per rispondere a queste domande, dobbiamo partire dalla considerazione che alcune clausole previste nei contratti assicurativi sono imposte dai trattati riassicurativi senza che siano modificabili. Ricordiamo, a titolo di esempio, quella che attribuisce ad un unico sinistro le scosse registrate nelle 72 ore successive alla prima, ma anche diverse clausole di esclusione che troviamo nella quasi totalità delle proposte contrattuali sul mercato.
Fissato questo paletto, troviamo nelle proposte delle compagnie un panorama caratterizzato da una certa differenziazione, sia nel modo con cui la garanzia viene proposta (es. come garanzia indipendente o legata alla copertura incendio dell’immobile), sia per come viene disciplinata nel contratto.
Nel seguito di questa discussione, ci focalizziamo su alcuni aspetti contrattuali che potrebbero essere più rilevanti per il possibile acquirente, tenendo presente che l’efficacia di qualunque soluzione dipende anche da variabili extra contrattuali quali il servizio offerto e la capacità cdi comprendere le esigenze del cliente da parte dell’intermediario e la velocità nei tempi di liquidazione.
Va riconosciuto che una dose di tecnicismo nel trattare questo problema è inevitabile anche per i non addetti ai lavori, ma se vogliamo affrontare la questione in modo serio, dobbiamo analizzare le implicazioni derivanti dal confronto di impostazioni alternative sul grado di copertura offerto dalla polizza.
Soluzione a sé stante o in abbinamento?
Mentre è assai diffusa la soluzione che prevede la copertura del terremoto a condizione che sia coperto il rischio incendio del fabbricato, scelte assicurative alternative, principalmente nella forma stand-alone, sono minoritarie nelle proposte delle compagni. Quale preferire? Il vantaggio di una soluzione multigaranzia è dato dalla possibile applicazione di uno sconto legato alla sottoscrizione di più garanzie, mentre una soluzione slegata da coperture di altri rischi presenta il vantaggio di una maggiore flessibilità operativa consentendo di evitare sovrapposizioni laddove sia già operante una polizza incendio sul fabbricato. Non va dimenticato, inoltre, che, se è stato stipulato un unico contratto, l’eventuale intenzione di disdettare la garanzia terremoto da parte di una delle parti, potrebbe imporre una rinegoziazione dell’intero contratto.
Condizioni di operatività
Come per la polizza incendio, nella garanzia terremoto vengono previste delle clausole che subordinano la copertura a condizioni di varia natura; tra le più comuni, vi sono quelle che impongono che il fabbricato non sia in fase di costruzione e che l’edificio si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione. Un aspetto che richiede attenzione è la verifica dell’incombustibilità dei materiali utilizzati nella costruzione dell’edificio. Onde evitare le difficoltà concernenti l’identificazione dei materiali di costruzione, le clausole più favorevoli all’assicurato sono quelle che prevedono una percentuale significativa di tolleranza per la presenza di materiali combustibili nelle strutture portanti verticali e le pareti esterne. In modo analogo, è consigliabile verificare che i materiali utilizzati nelle coibentazioni, nelle soffittature, nei rivestimenti rispettino i requisiti delle clausole contrattuali, sebbene nelle condizioni di polizza si trova una maggiore tolleranza per eventuale presenza di elementi combustibili in queste parti dell’edificio. Occorre ricordare che nel caso di inosservanza delle norme, l’assicurato si espone al rischio di perdere parzialmente o totalmante l’indennizzo.
Con o senza tacito rinnovo?
Nei contratti senza tacito rinnovo, la copertura cessa automaticamente alla scadenza annuale indicata in polizza. Qualora il Contraente non intenda continuare il rapporto assicurativo, non deve inviare alcuna disdetta. Apparentemente, questo potrebbe giovare all’assicurato, ma potrebbe metterlo difficoltà se intendesse garantirsi dal rischio in modo continuo. Considerando che la disponibilità della compagnia a stipulare un nuovo contratto è vincolata a scelte dettate dalle politiche assuntive e dal possibile esaurimento del capitale destinato alla sottoscrizione del rischio, è senz’altro preferibile una copertura con tacito rinnovo ricordando che i tempi di preavviso non eccedono mai i 30 giorni per i consumatori.
Primo rischio assoluto o valore intero?
Una parte significativa delle polizze proposte dalle compagnie prevede l’utilizzo della forma assicurativa a primo rischio assoluto. Benché tale scelta sia, in genere, da preferire perché evita le conseguenze dell’applicazione della regola proporzionale nella determinazione dell’indennizzo, non va dimenticato che il costo di questa forma assicurativa è decisamente superiore a quella a valore intero. Quest’ultimo richiede però, un’opera di controllo periodica in modo che non si verifichino disallineamenti tra il valore assicurato e il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile. Nell’ipotesi in cui il primo fosse inferiore al secondo, si produrrebbe una situazione di sottoassicurazione che, al netto della protezione offerta dalla clausola di deroga alla proporzionale, determinerebbe una decurtazione dell’indennizzo in caso di sinistro.
Nel seguito di questa prima parte, discuteremo altri aspetti che definiscono i limiti della polizza aiutandoci a capire se la polizza abbia quelle che caratteristiche che la rendano utile alla copertura del rischio.